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1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009. |
1. Identico. |
1-bis. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. | |
1-ter. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1o gennaio 2008. | |
1-quater. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1-ter si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. | |
1-quinquies. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. | |
1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |
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