TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 104.
(Fondo per le non autosufficienze).

Art. 104.
(Fondo per le non autosufficienze).

      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

      1. Identico.

        1-bis. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
        1-ter. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1o gennaio 2008.
        1-quater. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1-ter si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        1-quinquies. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.
        1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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